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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1950, n. 436 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1950, n. 436 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1950, n. 436 Autorizzazione al Ministro per l'industria e commercio a mettere a disposizione dell'Ente Zolfi italiani un funzionario di gruppo A di grado quarto dell'Amministrazione centrale. (GU n.156 del 11-07-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-7-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale è stato costituito l'Ente Zolfi italiani; Visti l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958 e l'art. 17 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46; Considerato che la importanza dei compiti e delle finalità affidate all'Ente suddetto rende opportuno che un funzionario appartenente al ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio sia messo a disposizione dell'Ente stesso, e che pertanto devesi provvedere al suo collocamento fuori dei ruoli dell'Amministrazione centrale; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Art. 1 Il Ministro per l'industria e commercio è autorizzato a mettere a disposizione dell'Ente Zolfi italiani in Roma un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado 4°, che sarà collocato fuori ruolo ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dall'art. 17 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46. La suddetta facoltà cesserà di avere efficacia quando il funzionario messo a disposizione dell'Ente Zolfi italiani, in applicazione del precedente comma, rientrerà in ruolo o cesserà, comunque, di appartenere al ruolo amministrativo centrale del Ministero dell'industria e commercio. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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