← Italia

LEGGE 28 marzo 1968, n. 437 - Normattiva

LEGGE 28 marzo 1968, n. 437 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 marzo 1968, n. 437 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Provvedimenti straordinari per la Calabria. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.101 del 20-04-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONEDEGLI INTERVENTI 1 2 3 4 5 6 CAPO II NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONEDEGLI INTERVENTI 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CAPO III NORME FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI 16 17 18 19 20 21 22 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-4-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Interventi aggiuntivi per la Calabria) Al fine di contribuire al raggiungimento di un equilibrato sviluppo economico e sociale della Calabria, il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare nella regione, per il periodo 1 luglio 1967-31 dicembre 1980, interventi organici diretti in particolare alla sistemazione idrogeologica del suolo e all'istituzione di parchi nazionali, in armonia con il programma economico nazionale. All'uopo, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, saranno predisposte, d'intesa coi Ministeri interessati, apposite direttive che saranno formulate dal comitato dei ministri per il Mezzogiorno e approvate dal comitato interministeriale per la programmazione economica. Alla predisposizione delle direttive anzidette, si provvede previa consultazione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria. Gli interventi si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutti gli altri, sia pure similari, previsti dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni statali e della cassa per il Mezzogiorno. Le direttive di cui al secondo comma dovranno assicurare, altresì, il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con gli altri interventi pubblici derivanti dalle leggi vigenti, anche al fine di garantire l'aggiuntività di cui al terzo comma del presente articolo. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (2)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.