erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 agosto 1978, n. 437 ultimo aggiornamento all'atto: 19/08/1982 --> Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1982) (GU n.227 del 16-08-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-9-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((La pensione privilegiata, spettante al coniuge superstite ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, è stabilita in misura pari al trattamento iniziale complessivo di attività della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza del coniuge e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti per le pensioni privilegiate di riversibilità sul trattamento complessivo di cui al comma precedente)) . Per le categorie di dipendenti indicati nell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e nell'articolo 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, la liquidazione della pensione privilegiata, come prevista nei medesimi articoli, è effettuata sulla base del trattamento economico iniziale del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'epoca del decesso, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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