← Italia

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 438 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 438 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 438 ultimo aggiornamento all'atto: 15/12/2010 --> Aumento del deposito per il ricorso per Cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010) (GU n.111 del 14-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-12-2010 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.