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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1997, n. 438 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1997, n. 438 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto cli

cca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1997, n. 438 ultimo aggiornamento all'atto: 05/03/1999 --> Proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. note: Entrata in vigore del decreto: 23-12-1997.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1998, n. 26 (in G.U. 20/02/1998, n.42). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1999) (GU n.297 del 22-12-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2agg.1 orig. 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-12-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che, al fine di assicurare il pieno utilizzo delle somme stanziate per la lotta alla droga, stabiliscano il differimento del termine di utilizzo dei finanziamenti dei progetti per la prevenzione ed il recupero dalle tossicodipendenze ed il mantenimento in bilancio delle somme, non impegnate ed esistenti al 31 dicembre 1997, del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decretolegge: Art. 1 1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole: "e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati." sono sostituite dalle seguenti: "e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998.". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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