← Italia

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 maggio 1947, n. 439 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 maggio 1947, n. 439 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di prob

lemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 maggio 1947, n. 439 ultimo aggiornamento all'atto: 17/02/1962 --> Norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone al "Granai del popolo". (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1962) (GU n.134 del 16-06-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 4orig. 5orig. 6orig. 7orig. 8orig. 9 10 11orig. 12 13orig. 14 15 16 17 18 19orig. 20orig. 21orig. 22 23 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-3-1952 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, relativo alla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 340, col quale è stato abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721, recante norme per i conferimenti di alcuni prodotti agricoli; Visto il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni; Visto il regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Considerata la necessità di assicurare per l'approvvigionamento alimentare della popolazione tesserata la maggiore disponibilità di cereali di produzione nazionale, in vista delle limitate possibilità di importazione dall'estero; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze ed il tesoro, per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 Il frumento, l'orzo, il granoturco, la segale e il risone, fin dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro totale consistenza in granella, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle esigenze generali dell'alimentazione nazionale, cui non possono essere sottratti, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente. Conseguentemente sono da considerarsi nulli di pieno diritto i contratti eventualmente stipulati per l'acquisto di tali cereali in erba.(

(2)) ----------------- La L. 11 febbraio 1952, n. 62, ha disposto (con l'articolo unico) che " Art. 1. - Al primo comma sono soppresse le parole: "orzo, granoturco e segale"." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (5)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.