lemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 maggio 1947, n. 439 ultimo aggiornamento all'atto: 17/02/1962 --> Norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone al "Granai del popolo". (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1962) (GU n.134 del 16-06-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 4orig. 5orig. 6orig. 7orig. 8orig. 9 10 11orig. 12 13orig. 14 15 16 17 18 19orig. 20orig. 21orig. 22 23 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-3-1952 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, relativo alla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 340, col quale è stato abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721, recante norme per i conferimenti di alcuni prodotti agricoli; Visto il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni; Visto il regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Considerata la necessità di assicurare per l'approvvigionamento alimentare della popolazione tesserata la maggiore disponibilità di cereali di produzione nazionale, in vista delle limitate possibilità di importazione dall'estero; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze ed il tesoro, per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 Il frumento, l'orzo, il granoturco, la segale e il risone, fin dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro totale consistenza in granella, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle esigenze generali dell'alimentazione nazionale, cui non possono essere sottratti, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente. Conseguentemente sono da considerarsi nulli di pieno diritto i contratti eventualmente stipulati per l'acquisto di tali cereali in erba.(
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.