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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975, n. 439 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975, n. 439 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975, n. 439 Modificazioni alle norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernenti la quota di iscrizione all'albo degli spedizionieri doganali. (GU n.237 del 05-09-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 20-9-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 21 aprile 1964; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1967, n. 1126; Ritenuta la necessità di aumentare la misura della quota annuale dovuta, a norma dell'art. 6 della citata legge, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico La quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1967, n. 1126, è elevata da lire diciottomila a lire trentamila a decorrere dal 1 gennaio 1975. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 1975 LEONE MORO - VISENTINI - TOROS Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1975 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 87 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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