i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 8 settembre 1988, n. 439 Modificazione al decreto ministeriale 13 novembre 1985 recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimicoindustriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali. note: Entrata in vigore del decreto: 1988/11/01 (GU n.244 del 17-10-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-11-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario, n. 112 del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985, recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175, del 30 luglio 1986 e modificato con decreto ministeriale 15 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252, del 29 ottobre 1986 e con decreto ministeriale 26 novembre 1987, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 1987; Considerato che a detto elenco, nell'allegato A, può essere aggiunto l'idrossido di calcio, con determinate caratteristiche e condizioni d'impiego; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole; Visto l'art. 6, sub u), della legge 22 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1 L'allegato A del decreto ministeriale 13 novembre 1985, citato nelle premesse, è integrato conformemente all'allegato al presente decreto. NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo aggiornato della legge n. 281/1963, contenente, fra l'altro, anche le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 152/1988, è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20. - La lettera u), dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede la competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei princìpi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti. Nota all'art. 1: L'allegato A al D.M. 13 novembre 1985 elenca i prodotti minerali e chimico-industriali impiegati nell'alimentazione animale. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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