i di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1994, n. 439 ultimo aggiornamento all'atto: 09/05/2001 --> Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente. note: Entrata in vigore del decreto: 10/7/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001) (GU n.159 del 09-07-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5orig. 6orig. 7orig. 8orig. 9orig. 10orig. 11orig. 12orig. 13agg.1 orig. 14orig. 15orig. 16orig. 17orig. 18orig. 19orig. 20orig. 21orig. 22orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-9-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare l'art. 28, che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente; Considerata la necessità di disciplinare le modalità di accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993 recante delega al Ministro per la funzione pubblica, incaricato all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni relative a tutta la materia che riguarda la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprese le università ed istituzioni equiparate e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. Resta fermo, per le università e le istituzioni equiparate, quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 2. Restano ferme, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatiche e prefettizie, delle Forze di polizia e delle Forze armate e dei vigili del fuoco. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.