LEGGE 22 febbraio 1982, n. 44 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R
icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 22 febbraio 1982, n. 44 Agevolazioni ai turisti stranieri. (GU n.55 del 25-02-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-2-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È ripristinata, fino al 31 dicembre 1983, l'agevolazione prevista alla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal 11 gennaio 1980 con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n.
- La predetta lettera B), punto 1), è sostituita dalla seguente: "B) Benzina: 1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri o italiani residenti all'estero per i viaggi di diporto nello Stato effettuati con veicoli con targa di registro estero, con esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano - aliquota per ettolitro lire 27.
- I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera con pagamento in valuta estera. I buoni saranno rilasciati per un quantitativo di 150 litri per anno solare utilizzabili nell'intero territorio dello Stato. Un ulteriore contingente di buoni di benzina corrispondente a litri 200 per anno solare può essere acquistato, con le stesse modalità di cui al comma precedente, per essere utilizzato esclusivamente nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni benzina di cui ai precedenti commi dà diritto al rimborso della somma corrispondente che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario. Le eventuali differenze di cambio del prezzo di cessione dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, e del turismo e dello spettacolo, saranno stabilite le norme per l'applicazione del beneficio e per l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi