i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 9 settembre 1988, n. 440 ultimo aggiornamento all'atto: 09/11/1988 --> Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969 recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali. note: Entrata in vigore del decreto: 1988/10/18 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/1988) (GU n.244 del 17-10-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Allegati Allegato Allegatoorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-10-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 17 settembre 1969, successivamente modificato con i decreti sottoelencati, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale; Visti i decreti seguenti: 25 febbraio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69/1970; 5 marzo 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78/1970; 2 febbraio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39/1971; 2 ottobre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264/1971; 16 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67/1972; 10 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61/1973; 10 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247/1974; 9 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149/1979; 28 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246/1979; 3 aprile 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136/1980; 2 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278/1980; 5 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75/1981; 15 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260/1981; 24 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153/1982; 2 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245/1982; 17 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22/1984; 17 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156/1984; 23 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353/1984; 21 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2/1985; 5 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91/1986; 26 aprile 1988, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113/
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.