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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 442 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 442 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 442 Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio della provincia di Lucca. (GU n.153 del 18-06-1962 - Suppl. Ordinario n. 2) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-7-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo 1 luglio 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale - C.I.S.Na.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività, per le quali è stato stipulato il contratto collettivo 1 luglio 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio della provincia di Lucca, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabilito sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio della provincia di Lucca. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 30. - VILLA articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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