izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1965, n. 442 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova. (GU n.124 del 18-05-1965) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 2-6-1965 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 1 è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 1 Facoltà di giurisprudenza con annessa Scuola di statistica; Facoltà di scienze politiche; Facoltà di economia e commercio; Facoltà di lettere e filosofia; Facoltà di magistero; Facoltà di medicina e chirurgia; Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; Facoltà di farmacia; Facoltà di ingegneria; Facoltà di agraria. È aggregato all'Università di Padova l'Istituto sperimentale zooprofilattico delle Venezie. L'art. 2 è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 2. - I direttori dei Seminari sono nominati con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e dai regolamenti particolari che li riguardano, e durano in carica un biennio accademico. Spetta al Consiglio di facoltà di designare il direttore di un Istituto policattedra ovvero di istituire sezioni in seno all'Istituto o, infine, di promuovere la costituzione di nuovi Istituti. La Facoltà assegna le cattedre tra vari Istituti. Art. 15, relativo al corso di laurea in Giurisprudenza, è aggiunto il seguente comma: "Gli insegnamenti biennali, impartiti da due diversi professori ufficiali, a ciascuno dei quali sia attribuito un distinto anno di corso con proprio programma, comportano due esami separati". Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: Economia dei Paesi in via di sviluppo (in sostituzione di Economia coloniale); Diritto delle Comunità europee; Ordinamenti giusprivatistici dei Paesi di lingua spagnola. Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di: Storia delle dottrine economiche. Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: Istochimica patologica; Medicina nucleare. Art. 113. - Presso la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali la denominazione dell'Osservatorio astrofisico di Asiago è modificato in "Istituto di astronomia con annesso osservatorio astrofisico di Asiago". Art. 132. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di Farmacia industriale. Art. 139. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di farmacia è aggiunto il: Seminario di scienze farmaceutiche Seminario di scienze farmaceutiche Art. 140. - Il Seminario di scienze farmaceutiche ha lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo delle discipline farmaceutiche pure ed applicate e di offrire la possibilità ad allievi particolarmente distintisi nello studio e nella ricerca di raggiungere una più completa preparazione. L'attività del Seminario si svolge per mezzo di conferenze, comunicazioni scientifiche, discussioni, dimostrazioni, viaggi di istruzione, corsi di preparazione e di aggiornamento e di quanto altro possa servire allo scopo su indicato. Art. 141. - Del Seminario fanno parte tutti i professori di ruolo che compongono il Consiglio della Facoltà di farmacia, che costituiscono pure il Consiglio del Seminario. Il direttore viene nominato dal rettore su proposta del Consiglio del Seminario. Art. 142. - L'iscrizione al Seminario è obbligatoria per gli studenti del III e IV corso della laurea in Farmacia, possono iscriversi anche laureati e laureandi fuori corso in Farmacia e anche gli studenti di altre Facoltà (nonché laureati e diplomati). Art. 143. - A tutti gli iscritti è fatto obbligo di versare all'atto dell'iscrizione i contributi che vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del Seminario. Art. 145. - Agli iscritti al Seminario può essere rilasciato un certificato. Art. 325, relativo alla Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio (Durata del corso anni 2) 1° Anno: Anatomia normale dell'apparato respiratorio; Fisiologia della respirazione; Batteriologia ed immunologia; Anatomia patologica dell'apparato respiratorio; Semeiotica fisica e strumentale dell'apparato respiratorio; Fisiologia; Ciclica dell'apparato respiratorio. 2° Anno: Anatomia patologica dell'apparato respiratorio; Fisiopatologia respiratoria; Clinica dell'apparato respiratorio; Pneumopatie professionali; Radiologia dell'apparato respiratorio; Terapia delle affezioni dell'apparato respiratorio. Il numero dei laureati ammessi ogni anno alla Scuola è fissato ad un massimo di 20. Internato in Clinica medica, oppure servizio come assistente effettivo per due anni in un sanatorio della Previdenza sociale o in un grande ospedale sanatoriale. - relativo alla Scuola di specializzazione in Radiologia, l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "È obbligatorio l'internato di due anni nell'istituto di radiologia dell'Università". - relativo alla Scuola di specializzazione in Cardiologia è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in Cardiologia (durata del corso 2 anni) 1° Anno: Clinica dell'apparato cardiovascolare (lezioni); Morfologia normale dell'apparato cardiovascolare (conferenze); Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (conferenze); Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (conferenze); Farmacologia dell'apparato cardiovascolare (conferenze); Patologia dell'apparato cardiovascolare (lezioni); Radiologia dell'apparato cardiovascolare (dimostrazioni); Elettrofisiologia cardiaca (conferenze); Emodinamica delle cardiopatie acquisite (conferenze); Semeiotica fisica dell'apparato cardiovascolare (esercitazioni); Elettrocardiografia (esercitazioni). 2° Anno: Clinica dell'apparato cardiovascolare (lezioni); Terapia chirurgica dell'apparato cardiovascolare (lezioni); Terapia medica dell'apparato cardiovascolare (lezioni); Patologia dell'apparato cardiovascolare (lezioni); Radiologia dell'apparato cardiovascolare (dimostrazioni); Elettrocardiografia clinica (esercitazioni); Emodinamica delle cardiopatie congenite (conferenze); Fonocardiografia e Poligrafia (conferenze); Fisiopatologia del ricambio (conferenze); Semeiologia dell'apparato cardiovascolare (esercitazioni); Tecnica di registrazione (conferenze). Il numero dei laureati ammessi ogni anno alla Scuola è fissato ad un massimo di 40. Alla Scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di laboratorio di Igiene e microbiologia è aggiunta la: Scuola speciale di preparazione per tecnici di Fisio-chinesiterapia
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.