LEGGE 4 agosto 1984, n. 442 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 agosto 1984, n. 442 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, recante norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria. (GU n.221 del 11-08-1984) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 12-8-1984 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, recante norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "malattia" è inserita l'altra: "indennizzata"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "
- L'assunzione prevista dal precedente comma 2 è esclusa per i lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità.
- I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del precedente comma 2 non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482"; Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis -
- Le esigenze di manodopera che si verifichino in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel precedente articolo 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.
- Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera gli enti di cui al precedente articolo 1, quando abbiano necessità di un numero di giornate di lavoro inferiore a quello delle giornate svolte nell'anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione. La regione accerta la congruità del numero dei lavoratori utilizzati dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare. Art. 1-ter -
- All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per i primi due quadrimestri dell'anno 1984, valutato in lire 173 miliardi 300 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico".
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 aprile 1984, numero
- La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984 PERTINI CRAXI - DE MICHELIS - PANDOLFI - ZAMBERLETTI - GORIA - ROMITA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 17 agosto
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