← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1988, n. 443 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1988, n. 443 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1988, n. 443 Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari. note: Entrata in vigore del decreto: 03/11/1988 (GU n.246 del 19-10-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Tabelle Tabelle Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-11-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le tabelle B, C e D, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni; Vista la tabella A allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni, e successive variazioni; Visto il decreto presidenziale 14 gennaio 1988, n. 61, con il quale sono state potenziate le piante organiche dei magistrati di numerosi uffici di sorveglianza, con correlativa diminuzione, tra le altre, delle piante organiche dei magistrati dei tribunali di Alba, Arezzo, Avellino, Bari, Cassino, Enna, Fermo, Frosinone, Parma, Potenza, Sanremo, Sassari, Siena, Siracusa, Terni e Vercelli; Visto il decreto presidenziale 27 aprile 1988, n. 182, con il quale sono state potenziate le piante organiche di alcuni uffici giudiziari, con correlativa diminuzione, tra le altre, della pianta organica dei magistrati del tribunale di Torino; Viste le richieste del Ministro di grazia e giustizia in data 19 aprile 1988, 21 aprile 1988, 4 maggio 1988, 1› giugno 1988, 9 giugno 1988 e 6 luglio 1988, concernenti il ripristino dei posti soppressi negli uffici suindicati; Viste le richieste del Ministro di grazia e giustizia in data 10 maggio 1988, 1› giugno 1988, 4 luglio 1988 e 12 luglio 1988 concernenti il potenziamento delle piante organiche dei magistrati dei tribunali di Alessandria, Asti e Lecco di un posto di giudice ciascuno, del tribunale di Taranto di un posto di presidente di sezione e due posti di giudice e delle procure della Repubblica di Palmi e Udine di un posto di sostituto ciascuna; Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore della magistratura al riguardo, nelle sedute del 7 e 19 luglio 1988; Ritenuto che appare necessario ed urgente ripristinare i posti soppressi negli uffici sopra menzionati; Ritenuto che si rende altresì indispensabile, in considerazione di particolari ed urgenti necessità di servizio, potenziare le piante organiche degli uffici anch'essi sopra indicati; Ritenuto che le venticinque unità necessarie per tali ripristini e potenziamenti possono essere reperite riducendo le piante organiche dei magistrati delle corti di appello di Cagliari e di Catanzaro di un posto di consigliere ciascuna, dei tribunali di Genova, Milano, Pistoia e Venezia di un posto di giudice ciascuno, delle procure della Repubblica di Benevento, Bologna, Cagliari, Roma, Reggio Emilia e Trieste di un posto di sostituto ciascuna, del tribunale per i minorenni di Trento di un posto di giudice, della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova di un posto di sostituto, delle preture di Adria, Roma, Torino e Trieste di un posto di pretore ciascuna, della pretura di Napoli di due posti di pretore, della pretura di Milano di tre posti di pretore e degli uffici di sorveglianza di Firenze e Siracusa di un posto di magistrato di tribunale ciascuno; Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; Decreta: Le tabelle B, C e D, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni; la tabella A allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni, e successive variazioni; la tabella A allegata al decreto presidenziale 5 novembre 1986, n. 977, concernente le piante organiche dei magistrati addetti agli uffici di sorveglianza, e successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle A, B, C, D ed E, allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 settembre 1988 COSSIGA VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1988 Registro n. 48 Giustizia, foglio n. 99 articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.