DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 444 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 444 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino. (GU n.193 del 31-07-1969) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 15-8-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.
- - È abrogato e sostituito dal seguente: "I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, hanno l'obbligo di presentare, entro il mese di giugno, al preside delle rispettive facoltà i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico, e i consigli di facoltà debbono esaminarli entro il mese di ottobre, e coordinarli fra loro, introducendovi, se del caso, le opportune modificazioni, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore". Art.
- - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Diritto fallimentare; Diritto finanziario; Diritto pubblico comparato; Giustizia costituzionale; Logica giuridica; Sociologia del diritto; Diritto di famiglia; Diritto bancario (e di borsa); Diritto penale commerciale; Diritto e procedura penale militare; Diritto urbanistico; Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali; Diritto anglo-americano; Diritto dei paesi socialisti; Diritto e organizzazione delle comunità europee; Contabilità dello Stato; Teoria generale del processo; Storia delle codificazioni moderne; Storia del pensiero giuridico; Politica economica e finanziaria. Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Diritto internazionale privato" muta denominazione in quella di "Diritto internazionale privato e processuale". Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di: demografia, legislazione del lavoro, diritto pubblico nord-americano, diritto coloniale e diritto pubblico francese sono soppressi. Nel predetto corso di laurea, dopo l'ultimo comma 6 aggiunto il seguente: "La scelta degli insegnamenti complementari e la scelta della tesi di laurea devono coordinarsi secondo i criteri e gli orientamenti omogenei fissati dal consiglio di facoltà". Art. 10, relativo alle norme sulla propedeuticità ed esami è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto privato devono precedere tutti gli esami di materie giuridiche non istituzionali". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n.
- - CARUSO Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.
- - È abrogato e sostituito dal seguente: "I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, hanno l'obbligo di presentare, entro il mese di giugno, al preside delle rispettive facoltà i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico, e i consigli di facoltà debbono esaminarli entro il mese di ottobre, e coordinarli fra loro, introducendovi, se del caso, le opportune modificazioni, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore". Art.
- - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Diritto fallimentare; Diritto finanziario; Diritto pubblico comparato; Giustizia costituzionale; Logica giuridica; Sociologia del diritto; Diritto di famiglia; Diritto bancario (e di borsa); Diritto penale commerciale; Diritto e procedura penale militare; Diritto urbanistico; Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali; Diritto anglo-americano; Diritto dei paesi socialisti; Diritto e organizzazione delle comunità europee; Contabilità dello Stato; Teoria generale del processo; Storia delle codificazioni moderne; Storia del pensiero giuridico; Politica economica e finanziaria. Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Diritto internazionale privato" muta denominazione in quella di "Diritto internazionale privato e processuale". Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di: demografia, legislazione del lavoro, diritto pubblico nord-americano, diritto coloniale e diritto pubblico francese sono soppressi. Nel predetto corso di laurea, dopo l'ultimo comma 6 aggiunto il seguente: "La scelta degli insegnamenti complementari e la scelta della tesi di laurea devono coordinarsi secondo i criteri e gli orientamenti omogenei fissati dal consiglio di facoltà". Art. 10, relativo alle norme sulla propedeuticità ed esami è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto privato devono precedere tutti gli esami di materie giuridiche non istituzionali". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n.
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