o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 446 Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395. note: Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992 (GU n.274 del 20-11-1992 - Suppl. Ordinario n. 125) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-12-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 17, comma 1; VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172; ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992; ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari) 1. È istituita una scuola nazionale per la formazione l'aggiornamento e la specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria. 2. La scuola assume la denominazione di Istituto superiore di studi penitenziari ed ha sede in Roma. 3. L'Istituto superiore di studi penitenziari dipende dal Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, è stata modificata dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia. Il testo degli articoli 17, comma 1, e 28 della legge n. 395/1990 è il seguente: "Art. 17 (Istituto superiore di studi penitenziari). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di una scuola nazionale con sede in Roma per la formazione e la specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, che assume la denominazione di Istituto superiore di studi penitenziari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.