o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 447 Passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, a norma dell'art. 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395. note: Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992 (GU n.274 del 20-11-1992 - Suppl. Ordinario n. 125) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-12-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Articolo 1 1. Gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono transitare a domanda, nelle altre forze armate dello Stato, nelle altre forze di polizia, nei ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni secondo le norme previste nel presente decreto. 2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 8, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le forze armate e le forze di polizia sono individuate, tenendo conto delle esigenze delle Amministrazioni riceventi, con modalità e criteri determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, è stata modificata dagli articoli 17 e 18 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia. Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge n. 321/1991 ha differito al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990. Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 172/1992, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, ha ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992. Il testo degli articoli 25, comma 8, e 28 della legge n. 395/1990, è il seguente: "Art. 25 (Ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia). (Omissis). 8. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.