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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 - Normattiva

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 ultimo aggiornamento all'atto: 23/03/2026 --> Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2026) (GU n.302 del 29-12-1998 - Suppl. Ordinario n. 210) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I DISPOSIZIONIIN MATERIA DI ENTRATACapo IDISPOSIZIONI INMATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀPRODUTTIVE 1 2orig. 3agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4orig. 5 6 TITOLO I DISPOSIZIONIIN MATERIA DI ENTRATACapo II.DISPOSIZIONI IN MATERIADI IMPOSTE INDIRETTE 7agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. TITOLO I DISPOSIZIONIIN MATERIA DI ENTRATACapo IIIDISPOSIZIONI IN MATERIADI ACCERTAMENTO 9 10 TITOLO I DISPOSIZIONIIN MATERIA DI ENTRATACapo IVDISPOSIZIONI IN MATERIADI RISCOSSIONE 11agg.1 orig. 12 13agg.3 agg.2 agg.1 orig. 14 15agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 16orig. 17 18 TITOLO I DISPOSIZIONIIN MATERIA DI ENTRATACapo VALTRE ENTRATE 19agg.1 orig. 20 21agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESACapo IDISPOSIZIONI INMATERIA DI PERSONALE 22 23 24orig. 25 26agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 27orig. TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESACapo IIFEDERALISMO FISCALE E PATTODI STABILITÀ INTERNO 28agg.2 agg.1 orig. 29orig. 30 31agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 32 33 TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESACapo IIIDISPOSIZIONI INMATERIA PREVIDENZIALE 34agg.2 agg.1 orig. 35orig. 36 TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESACapo IVALTRE MISUREDI RAZIONALIZZAZIONE 37 38 39 40orig. 41agg.3 agg.2 agg.1 orig. 42 43orig. 44agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 45agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 46 47 48 TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESACapo VDISPOSIZIONI PER FAVORIREE SOSTENERE LO SVILUPPO 49 50agg.3 agg.2 agg.1 orig. 51orig. 52agg.1 orig. 53 54orig. 55 56 57 58orig. 59 60 61orig. 62 63orig. 64 TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESACapo VIMISURE IN MATERIADI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 65agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 66agg.2 agg.1 orig. 67 68orig. 69 70agg.1 orig. 71 72orig. 73 74 75orig. 76orig. 77 78agg.2 agg.1 orig. 79agg.1 orig. 80orig. 81agg.1 orig. 82 83 Allegati Allegato 1 Allegato 1orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Restituzione del contributo straordinario per l'Europa)

  1. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per centodel contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato.
  2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio
  3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo rimborsato e l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un'apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.
  4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l'importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.
  5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al
  6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze. AVVERTENZA In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 gennaio 1999 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto dd Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
  7. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (127)

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