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DECRETO-LEGGE 16 luglio 1982, n. 449 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 16 luglio 1982, n. 449 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 16 luglio 1982, n. 449 ultimo aggiornamento all'atto: 17/09/1982 --> Provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 settembre 1982, n. 656 (in G.U. 17/09/1982, n.257). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/09/1982) (GU n.196 del 19-07-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3orig. 3 bis 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-9-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1 La sospensione del versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei territori dei comuni richiamati nell'ordinanza n. 471 del 29 dicembre 1981 del commissario straordinario del Governo per la Campania e Basilicata, disposta con la medesima ordinanza, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre

  1. È altresì sospeso sino alla predetta data il versamento dei contributi medesimi in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre
  2. ((La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle aziende agricole, comprese quelle diretto-coltivatrici, ubicate nei territori dei comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982 ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303)) . Al recupero dei contributi di cui ai precedenti comma si provvede nell'arco del triennio successivo senza aggravio di interessi. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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