← Italia

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 449 - Normattiva

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 449 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 dicembre 1998, n. 449 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999). (GU n.302 del 29-12-1998 - Suppl. Ordinario n. 210) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 1 2 CAPO II DISPOSIZIONIIN MATERIA DI ENTRATA 3 CAPO III DISPOSIZIONIIN MATERIA DI PREVIDENZA 4 CAPO IV NORME FINALI 5 Allegati Tabelle Tabelle Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. Per l'anno 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 60.700 miliardi, al netto di lire 29.215 miliardi per regolazioni debitorie nonché di lire 33.267 miliardi per anticipazioni agli enti previdenziali. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1999 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 387.000 miliardi per l'anno finanziario
  2. Per gli anni 2000 e 2001 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 51.800 miliardi ed in lire 14.800 miliardi, al netto di lire 35.202 miliardi per l'anno 2000 e lire 34.927 miliardi per l'anno 2001, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 276.500 miliardi ed in lire 170.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2000 e 2001, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 54.600 miliardi ed in lire 40.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 280.000 miliardi ed in lire 197.000 miliardi. AVVERTENZA: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 gennaio 1999 si procederà alla ripubblicazione del tesdella pre presente legge, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle diposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubbblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblca 14 marzo 1986, n.
  3. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.