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LEGGE 12 febbraio 1957, n. 45 - Normattiva

LEGGE 12 febbraio 1957, n. 45 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 12 febbraio 1957, n. 45 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Estensione ai lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti superiori esteri di alcuni benefici previsti dall'art. 98 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.65 del 11-03-1957) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 26-3-1957 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Per i professori italiani, che abbiano prestato servizio come lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti esteri di istruzione superiore legalmente riconosciuti e siano stati successivamente assunti nei ruoli delle scuole secondarie italiane, il servizio prestato nelle università estere è computabile per la pensione a condizione che abbia avuto la durata di almeno un triennio senza interruzione. Coloro che intendano valersi del beneficio di cui al precedente comma dovranno esibire un certificato del rettore dell'istituto estero dove hanno prestato servizio e versare all'Erario, anche in un'unica soluzione, una somma pari alla ritenuta per la pensione calcolata, per un periodo di tempo pari a quello valutabile per il riscatto, sullo stipendio spettante all'atto della domanda. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge detto Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1957 GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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