alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1982, n. 45 Tariffe per i servizi telegrafici di stampa e di informazione nell'interno della Repubblica. (GU n.55 del 25-02-1982 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Tabella Tabella Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-3-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto l'art. 20 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 819, concernente le tariffe per i servizi telegrafici di stampa e di informazione nell'interno della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1980, n. 878, concernente le tariffe postali, telegrafiche e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica; Considerata l'opportunità di una revisione delle tariffe e dei canoni per un loro adeguamento al costo dei servizi; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1982; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro; Decreta: Articolo unico: A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le tariffe telegrafiche, relative ai servizi di stampa e di informazione per l'interno della Repubblica svolti in concessione, sono stabilite nella misura indicata nella annessa tabella, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 819, citato nelle premesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - GASPARI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982 Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 15 Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto l'art. 20 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 819, concernente le tariffe per i servizi telegrafici di stampa e di informazione nell'interno della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1980, n. 878, concernente le tariffe postali, telegrafiche e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica; Considerata l'opportunità di una revisione delle tariffe e dei canoni per un loro adeguamento al costo dei servizi; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1982; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro; Decreta: Articolo unico: A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le tariffe telegrafiche, relative ai servizi di stampa e di informazione per l'interno della Repubblica svolti in concessione, sono stabilite nella misura indicata nella annessa tabella, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 819, citato nelle premesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - GASPARI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982 Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 15 articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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