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DECRETO-LEGGE 1 marzo 1985, n. 45 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 1 marzo 1985, n. 45 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca q

ui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 1 marzo 1985, n. 45 ultimo aggiornamento all'atto: 31/12/1985 --> Proroga dei termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1985, n. 156 (in G.U. 30/04/1985, n.101). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1985) (GU n.53 del 02-03-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 1 bis 2 3orig. 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-12-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuto che permane la necessità e l'urgenza di prorogare il termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, nonché la scadenza del contratto a termine relativo agli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 dicembre 1985.(

(2)) ------------ AGGIORNAMENTO
(2)Il D.L. 30 dicembre 1985, n.791 ha disposto (con l'art. 12) che"È prorogato al 31 dicembre 1986 il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 156, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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