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LEGGE 14 febbraio 1987, n. 45 - Normattiva

LEGGE 14 febbraio 1987, n. 45 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 14 febbraio 1987, n. 45 Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC e aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC. (GU n.47 del 26-02-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-2-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1176, e dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, è aggiunto il seguente: "Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni". NOTE Note all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 1176/1964, riguardante l'attività e la disciplina dell'EFIM, come risultante a seguito dell'aggiunta apportata dalla legge qui pubblicata: "Art.
  2. - L'E.F.I.M. è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni. Le obbligazioni sono soggette al bollo di L. 20 per ciascun titolo e per i titoli multipli di L. 10 per ciascuna delle unità rappresentate dal titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo presenti o futuri, a favore dell'erario e degli enti locali". L'imposta di bollo prevista dal quarto comma dell'articolo sopra trascritto non è più dovuta ai sensi dell'art. 7 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina della imposta di bollo", come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n.
  3. - Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge n. 1330/1961, riguardante l'attività e la disciplina dell'EAGC, come risultante a seguito dell'aggiunta apportata dalla legge qui pubblicata: "Art.
  4. - L'Ente autonomo di gestione per il cinema è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni. Le obbligazioni sono soggette al bollo di L. 0,10 per ogni titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo presenti o futuri a favore dell'erario e degli enti locali". L'imposta di bollo prevista dal quarto comma dell'articolo sopra trascritto non è più dovuta ai sensi dell'art. 7 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina della imposta di bollo", come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n.
  5. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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