zzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 450 Istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di tecnica attuariale delle Assicurazioni sociali presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell'Università di Roma. (GU n.154 del 19-06-1962) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Convenzione aggiuntiva istituzione di un posto di ruolo Universita' di Roma art. 1 art. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-7-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1958, n. 1150; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 25 ottobre 1961, con la quale l'impegno assunto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni per il mantenimento della cattedra convenzionata di Assicurazioni sociali, esistente presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma è tramutato in quello per il mantenimento della cattedra di Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali, fermi restando tutti i patti e le clausole contenute nella convenzione istitutiva della cattedra stessa, stipulata in Roma in data 25 ottobre 1958 ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1958, n. 1150. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 1962 GRONCHI GUI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 33. - VILLA articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.