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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 453 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 453 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 453 ultimo aggiornamento all'atto: 15/12/2010 --> Norme regolamentari sull'avanzamento del sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010) (GU n.141 del 23-06-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I. Disposizioni generali sull'avanzamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 CAPO II Modalità per il concorso di ammissione al corso allievisottufficiali 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 CAPO III Del conferimento del grado di sottobrigadiere agli allievisottufficiali 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 CAPO IV. Avanzamento a sottobrigadiere degli appuntati 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 CAPO V Della nomina alle cariche speciali 63 64 65 66 67 68 69 CAPO VI Disposizioni transitorie e finali 70 71 72 Allegati Allegato n. 1 Allegato n. 1 Allegato n. 2 Allegato n. 2 Allegato n. 3 Allegato n. 3 Allegato n. 4 Allegato n. 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-7-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 31 della legge 18 gennaio 1952, n. 40; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro; Decreta: Art. 1 Le promozioni si effettuano: a) per i sottufficiali, ad anzianità, con o senza esperimento, ed a scelta per esami; b) per i finanzieri, ad anzianità. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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