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LEGGE 5 agosto 1981, n. 453 - Normattiva

LEGGE 5 agosto 1981, n. 453 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 agosto 1981, n. 453 ultimo aggiornamento all'atto: 02/08/1988 --> Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

  1. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1988) (GU n.219 del 11-08-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2agg.2 agg.1 orig. 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-8-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n.
  2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla regione Valle d'Aosta devono essere non inferiori a quelli disposti per le regioni a statuto ordinario e tenere conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione Valle d'Aosta; 2) le disposizioni in materia finanziaria devono rispettare il disposto dell'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, integrato col disposto degli articoli 127, 131 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta è data preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese; 4) devono essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative già esercitate dalla regione Valle d'Aosta; 5) rimane comunque esclusa nei confronti delle attività amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e di coordinamento prevista dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
  3. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (3)

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