LEGGE 16 luglio 1994, n. 453 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 16 luglio 1994, n. 453 Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative. note: Entrata in vigore della legge: 21/7/1994 (GU n.168 del 20-07-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 21-7-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, recante norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.
- Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 marzo 1994, n.
- La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 luglio 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARONI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA: Il decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio
- In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pagina 54, è ripubblicato il testo del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
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