DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 454 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 454 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano. (GU n.217 del 22-08-1972) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-9-1972 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926 numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 31. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica per gli indirizzi "organico-biologico" e "inorganico-chimico-fisico" sono aggiunti i seguenti: Stereochimica; Preparazioni di chimica organica. Art. 34, relativo alle modalità degli esami di laurea in chimica, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea potrà comprendere anche la discussione di una tesina scritta riguardante argomenti di interesse chimico. Art. 35. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti: Stereochimica; Preparazioni di chimica organica; Strutturistica chimica. Art. 38, relativo alle modalità degli esami di laurea in chimica industriale, è modificato nel senso che il comma
- b)è soppresso e il comma
- a)è integrato con la seguente frase: "Potrà essere discusso anche uno studio e un progetto di impianto riguardante l'industria chimica". Art. 45, relativo alle propedeuticità degli esami per il corso di laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'insegnamento biennale di zoologia comporta due esami: il primo di zoologia I (base), il secondo di zoologia II (complementi di zoologia). L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due esami: il primo di fisiologia generale I (base), il secondo di fisiologia generale II". Art. 48, relativo alle propedeuticità degli esami per il corso di laurea in scienze biologiche, è modificato nel senso che il secondo periodo del primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'insegnamento biennale di zoologia comporta due esami: il primo di zoologia I (base), il secondo di zoologia II (complementi di zoologia). L'insegnamento di fisiologia generale comporta due esami: il primo di fisiologia generale I (base), il secondo di fisiologia generale II". Art. 267, relativo alla scuola in diritto e, legislazione veterinaria, è modificato nel senso che la parola "perfezionamento" è sostituita da quella di, "specializzazione". Art. 269, relativo alle materie d'insegnamento della scuola di specializzazione in diritto e legislazione è abrogato e sostituito dal seguente: "Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Elementi di diritto costituzionale: la disciplina sanitaria veterinaria; 2) Elementi di diritto amministrativo con specifica trattazione del diritto sanitario e veterinario; 3) Il potere giudiziale: nozioni generali; 4) L'amministrazione statale, parastatale e gli enti autarchici; 5) La legislazione veterinaria; 6) La legislazione internazionale in campo veterinario. 2° Anno: 1) L'organizzazione veterinaria e sanitaria in Italia; 2) Le norme di polizia veterinaria interne ed internazionali; 3) Gli alimenti di origine animale nell'attuale legislazione; 4) I mangimi nell'attuale legislazione; 5) Medicinali per uso veterinario; 6) Organizzazione professionale e previdenziale. Art. 271, relativo alla suddetta scuola, è modificato nel senso che il 2° comma è abrogato e sostituito dal seguente: "I posti disponibili al primo anno sono 25". Art. 272. - È modificato nel senso che la parola "perfezionamento" muta la denominazione in quella di "specializzazione". Art. 276. - È modificato nel senso che nel secondo comma le parole "cinque" e "tre" sono abrogate e sostituite rispettivamente da "sette" e "cinque". Art. 279, relativo alla scuola in tecnologia e igiene delle carni, è modificato nel senso che la parola perfezionamento" è sostituita da quella di "specializzazione". Art. 283, relativo alla suddetta scuola, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "I posti disponibili al 1° anno sono 20". Art. 284. - È modificato nel senso che la parola "perfezionamento" muta la denominazione in quella di "specializzazione". Art. 288. - È abrogato e sostituito dal seguente: "La commissione degli esami di diploma, composta da sette membri, è presieduta dal preside della facoltà o da un suo delegato e ne fanno parte il direttore della scuola e cinque professori ufficiali da lui designati". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 146. - VALENTINI nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi