Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DECRETO 28 giugno 1995, n. 454 Regolamento recante norme sulle procedure di formazione degli accordi di programma per la definizione di iniziative di ricerca di comune interesse con più amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati, loro applicazione e strumenti amministrativi e contabili. note: Entrata in vigore del decreto: 17-11-1995 (GU n.256 del 02-11-1995) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-11-1995 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto in particolare l'art. 3, comma 3, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CNST, la definizione delle iniziative di ricerca di interesse comune a più amministrazioni dello Stato, università ed enti interessati, mediante la stipulazione di specifici accordi di programma, nonché la promozione della coordinata attuazione; Visto il successivo comma 4 del citato art. 3, che dispone che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fissi con il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili, da adottare anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 aprile 1995; Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 con nota n. 31890 del 29 agosto 1995; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e disciplina le procedure di formazione degli accordi previsti dal comma 3 del citato art. 3, la loro applicazione, nonché gli strumenti amministrativi e contabili per la loro attuazione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 168/1989 è il seguente: "Art. 3 (Programmazione e coordinamento della ricerca). - 1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES). 2. Il CIPE, su proposta del Ministro:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.