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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. 455 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. 455 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. 455 Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli. (GU n.197 del 20-07-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 4-8-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 194, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è sostituito dal seguente: Art. 194. - I laureati in ingegneria, chimica, matematica, fisica vengono di regola ammessi al 2° anno per la laurea in scienze geologiche; possono venire ammessi al 3° qualora abbiano superato esami caratterizzanti di questo corso di laurea. I laureati in scienze naturali vengono di regola ammessi al 3° anno; ma se hanno svolto la dissertazione di laurea in discipline geo-mineralogiche potranno essere ammessi al quarto anno, su conforme parere della facoltà. Coloro che sono provvisti di altra laurea ed aspirano a conseguire quella in scienze geologiche, sono ammessi all'anno di corso che viene stabilito, caso per caso, con decreto rettorale, udito il parere della facoltà e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati. In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del titolo di studio prescritto per la immatricolazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 marzo 1982 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1982 Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 381 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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