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DECRETO 22 ottobre 1987, n. 455 - Normattiva

DECRETO 22 ottobre 1987, n. 455 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 22 ottobre 1987, n. 455 Omologazione, quale unità tecnica indipendente, del tipo di motore destinato ad equipaggiare macchine agricole o macchine operatrici semoventi. (GU n.259 del 05-11-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-11-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 53 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che ha previsto l'omologazione delle unità tecniche indipendenti destinate ad essere montate su veicoli per costituirne parti integranti; Visti i propri decreti 3 maggio 1983 e 4 maggio 1983, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 20 maggio 1983, che hanno dettato le norme per le procedure omologative delle macchine agricole; Visto il proprio decreto 14 giugno 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'8 luglio 1985, che ha dettato norme tecnico-funzionali per l'immissione in circolazione delle macchine operatrici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981, nonché il proprio decreto 5 agosto 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, che hanno recepito rispettivamente le direttive comunitarie n. 77/537/CEE e n. 72/306/CEE relative alla determinazione delle emissioni inquinanti prodotte da motori ad accensione spontanea destinati ad equipaggiare rispettivamente trattrici agricole ed autoveicoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 1962, con il quale viene reso esecutivo l'accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di approvazione ed al riconoscimento reciproco delle approvazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958; Decreta: Art. 1 1. Le fabbriche costruttrici di motori ad accensione spontanea destinati ad equipaggiare macchine agricole o macchine operatrici semoventi possono richiedere direttamente o tramite il proprio mandatario l'omologazione del tipo di motore quale unità tecnica indipendente, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, per il conseguimento dell'omologazione nazionale di macchine agricole o di macchine operatrici. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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