cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 giugno 1954, n. 457 Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose. (GU n.162 del 19-07-1954) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-8-1954 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al terzo comma dell'art. 42 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dal terzo comma dell'art. 14 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente periodo: "Per le bevande vinose l'autorizzazione di cui al precedente comma può essere data nei soli casi di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a più di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo può avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.