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LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 - Normattiva

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 ultimo aggiornamento all'atto: 21/06/2002 --> Norme per l'edilizia residenziale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002) (GU n.231 del 19-08-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I PIANO DECENNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALEORGANI E FUNZIONI 1orig. 2agg.1 orig. 3agg.2 agg.1 orig. 4orig. 5 6 7 8 9agg.1 orig. Titolo II GESTIONE FINANZIARIA DEL PIANO DECENNALE 10agg.1 orig. 11orig. 12agg.1 orig. 13agg.1 orig. Titolo III NORME PER IL CREDITO FONDIARIO 14orig. 15orig. 16 17orig. 18agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 19 20 21orig. 22orig. 23 24orig. 25orig. 26 Titolo IV NORME GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICOESISTENTE 27orig. 28orig. 29 30orig. 31 32 33orig. 34 Titolo V FINANZIAMENTO DEL PIANO DECENNALE 35agg.1 orig. 36 37 38 39 40 Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE 41agg.1 orig. 42 43 44agg.2 agg.1 orig. 45orig. 46 46 bis 46 ter 47orig. 48orig. 49 50 51 52 53orig. 54 55 56orig. 57orig. 58 59agg.1 orig. 60 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-5-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Contenuti del piano) A partire dall'anno 1978 è attuato un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:

  1. a)gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;
  2. b)gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;
  3. c)l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali. ((I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano)) . Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da destinare all'edilizia residenziale pubblica e determina i criteri per la loro gestione coordinata, tenuto conto delle linee generali di intervento nel settore dell'edilizia residenziale indicate dal C.I.P.E. Il piano decennale definisce il programma operative per il primo quadriennio ed è soggetto a revisione ogni quattro anni. Sulla base del piano nazionale le regioni formulano propri programmi quadriennali e progetti biennali di intervento. Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese, è allegata una relazione sull'andamento del settore edilizio e sullo stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (48)

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.