DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1948, n. 459 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual
izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1948, n. 459 Variazioni delle misure dei diritti fissi dovuti all'Erario sugli apparecchi di accensione, sui pezzi di ricambio e sulle pietrine focaie e nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine stesse. (GU n.113 del 17-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Per qualsiasi apparecchio di accensione, tanto se fabbricato quanto se importato per l'uso nell'interno della Repubblica, indipendentemente, in questo secondo caso, dall'eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura: 1) per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia ed a carta piroforica:
- a)L. 1250 (lire milleduecentocinquanta) se di platino o d'oro oppure di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente;
- b)L. 750 (lire settecentocinquanta) se d'argento o d'altro metallo comunque anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga o d'altra materia;
- c)L. 500 (lire cinquecento) se di metallo comune o d'altra materia non pregiata, senza rivestimenti od ornamentazioni; 2) per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica:
- d)L. 750 (lire settecentocinquanta) se utilizza la scintilla elettrica;
- e)L. 1250 (lire milleduecentocinquanta) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed è costituito di platino, d'oro o d'argento oppure di altro metallo comunque platinato, dorato od argentato anche parzialmente;
- f)L. 750 (lire settecentocinquanta) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed è costituito di metallo comune o d'altra materia. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi