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LEGGE 12 luglio 1949, n. 459 - Normattiva

LEGGE 12 luglio 1949, n. 459 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 12 luglio 1949, n. 459 Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947-48 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione ed alla pastificazione. (GU n.176 del 03-08-1949) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-8-1949 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge Art. 1 È assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalla differenza fra la spesa sostenuta durante la gestione della campagna cerealicola 1947-48, per l'approvvigionamento e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati destinati alla, panificazione ed alla pastificazione ed il ricavo ottenuto, in base alle disposizioni vigenti, dalla cessione dei cereali, dei prodotti e derivati stessi. Per la determinazione della spesa inerente ai cereali, di produzione nazionale affluiti ai "Granai del popolo", si tiene conto: 1) delle somme pagate ai conferenti ai seguenti titoli:

  1. a)prezzo base;
  2. b)conguaglio caratteristiche merceologiche del prodotto;
  3. c)maggiorazione prezzo corrisposta per il grano selezionato da seme non utilizzato per le semine e fatto conferire ai "Granai del popolo", per soddisfare inderogabili esigenze alimentari in base alle disposizioni delle competenti Amministrazioni;
  4. d)premi di conferimento: di lire 400 a quintale per i cereali conferiti ai "Granai del popolo" fino al 25 luglio 1947, per i Comuni di pianura e di collina e fino al 25 agosto 1947, per i Comuni di montagna; di lire 200 a quintale per i cereali conferiti fino al 10 agosto 1947 per i Comuni di pianura e di collina e fino al 10 settembre 1947 per i Comuni di montagna; di lire 400 o lire 200 a quintale per i conferimenti effettuati posteriormente alle date predette per comprovate cause di forza maggiore; di lire 200 a quintale per conferimenti effettuati dopo le date suddette di cereali da macina in cambio di cereali da seme; 2) del costo dei servizi riguardanti la gestione dei "Granai del popolo". Per la determinazione della spesa inerente alla distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati, sia nazionali che di importazione, si tiene conto: 1) delle somme erogate per trasporti eseguiti a termine del secondo comma, lettera a), dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, del secondo comma, lettera
  5. a)dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805, nonché delle relative spese accessorie; 2) delle spese di magazzinaggio; 3) degli oneri incontrati in occasione dei trasporti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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