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LEGGE 7 maggio 1965, n. 459 - Normattiva

LEGGE 7 maggio 1965, n. 459 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 maggio 1965, n. 459 ultimo aggiornamento all'atto: 13/04/1988 --> Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1988) (GU n.128 del 22-05-1965) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 14-4-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 650 anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 700 anno di età.

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(2)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 maggio 1965 SARAGAT MORO - MARIOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE ----------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 2 aprile 1968, n. 517, ha disposto (con l'articolo unico) che " Il requisito dell'ingresso in carriera fino al 31 dicembre 1952, stabilito dalla legge 7 maggio 1965, n. 459, quale condizione per il trattenimento in servizio, per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età, degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge predetta, deve intendersi riferito all'ingresso in carriera, per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli enti locali." ------------------- AGGIORNAMENTO
(2)La Corte Costituzionale 24 marzo-7 aprile 1988, n. 398 (in G.U. 1a s.s. 13/4/1988, n. 15) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo " nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati nell'articolo unico della legge 26 dicembre 1962 n. 1751." nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

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