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DECRETO 4 agosto 1988, n. 459 - Normattiva

DECRETO 4 agosto 1988, n. 459 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 4 agosto 1988, n. 459 Approvazione del regolamento disciplinante l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale. note: Entrata in vigore del decreto: 02/11/1988 (GU n.257 del 02-11-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Regolamento attivita' sportiva militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 Allegato A Allegato B Allegato C Allegato D Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-11-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il terzo comma dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Decreta: È approvato l'annesso regolamento disciplinante l'attività sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 4 agosto 1988 Il Ministro: ZANONE Visto, il Guardasigilli: VASSALLI NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse del decreto: Il testo dell'art. 29, terzo comma, della legge n. 958/1986 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) è il seguente: "I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto". articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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