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DECRETO 25 settembre 1989, n. 459 - Normattiva

DECRETO 25 settembre 1989, n. 459 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca q

ui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO 25 settembre 1989, n. 459 Regolamento per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi per l'istituzione e il potenziamento di borse merci e di contributi per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori chimicomerceologici, in attuazione dell'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n.

  1. note: Entrata in vigore del decreto: 23/6/1990 (GU n.132 del 08-06-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-6-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 1 agosto 1988, n. 340: "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio", con la quale è stato costituito per il triennio 1988-1990 un fondo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per l'istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché un fondo per la concessione alle camere di commercio di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici; Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 ed, in particolare, l'art. 1 della citata legge in base al quale all'istituzione di nuove borse merci si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su proposta della camera di commercio interessata e per iniziativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci; Vista la legge 13 novembre 1940, n. 1767, concernente l'istituzione di laboratori chimico-merceologici da parte delle camere di commercio ed in particolare l'art. 1 che dispone l'approvazione ministeriale delle relative deliberazioni; Tenuto conto di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 5 della citata legge 1 agosto 1988, n. 340, circa la determinazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, dei criteri, dei tempi e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi; Sentito il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17, comma quarto, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta: Art. 1 Soggetti che possono accedere ai finanziamenti Ai contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340, accedono, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per l'istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle già esistenti, nonché per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori chimico-merceologici, tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la regione della Valle d'Aosta. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 340/1988 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per la acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 12 agosto
  2. - Il testo dell'art. 1 della legge n. 272/1913 (Ordinamento delle borse di commercio, esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 1913, è il seguente: "Art.
  3. - Le borse di commercio sono istituite con regio decreto, su proposta della competente camera di commercio. Il decreto di istituzione indica per ciascuna borsa, secondo le proposte della camera di commercio, per quali specie di contrattazione sia istituita". - Il regio decreto n. 1068/1913 (Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio, sulla mediazione e sulle tasse sui contratti di borsa) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre
  4. - La legge n. 374/1950 (Ripristino delle borse merci) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno
  5. - Il testo dell'art. 1 della legge n. 1767/1940 (Istituzione e determinazione della competenza dei laboratori chimici merceologici dei consigli provinciali delle corporazioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1941, è il seguente: "Art.
  6. - I consigli provinciali delle corporazioni, previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni, possono istituire laboratori chimici merceologici". - Il testo dell'art. 5, quarto comma, della legge n. 340/1988 è il seguente: "
  7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi". - Il testo dell'art. 17, quarto comma, della legge n. 400/1988 è il seguente: "
  8. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo del primo e secondo comma dell'art. 5 della legge n. 340/1988 è il seguente: "
  9. È autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per l'istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti.
  10. È altresì autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per l'istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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