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LEGGE 16 febbraio 1987, n. 46 - Normattiva

LEGGE 16 febbraio 1987, n. 46 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 16 febbraio 1987, n. 46 Statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola elementare gestite dall'Opera nazionale Montessori. (GU n.47 del 26-02-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-3-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare, gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, viale Spartaco, 12, sono statizzate a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Dette sezioni di scuola materna e classi di scuola elementare continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori e sono annesse al circolo didattico viciniore.
  3. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare statizzate rimangono destinati al funzionamento di dette sezioni e classi.
  4. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera, e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.
  5. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori deve essere in possesso dell'apposita specializzazione. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.