lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1978, n. 460 Variazioni all'aliquota contributiva, al massimale e all'importo minimo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. (GU n.231 del 19-08-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 3-9-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge suindicata, il quale prevede che le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O., in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione; Considerato che in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione si sono realizzate le condizioni per disporre la variazione dell'aliquota contributiva, del massimale e dell'importo minimo dei contributi di cui al primo comma del predetto art. 6; Sentito il consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O.; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Articolo unico L'aliquota contributiva, il massimale e l'importo minimo dei contributi di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono così variati:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.