Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO 6 ottobre 1990, n. 460 Regolamento recante organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo. note: Entrata in vigore del decreto: 22/8/1991 (GU n.184 del 07-08-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Allegati Tabella A Tabella A Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-8-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; Visto l'art. 5 della stessa legge che definisce le attribuzioni statali in materia di difesa del suolo, fissando, tra l'altro, le competenze del Ministro dei lavori pubblici; Visto l'art. 7 della legge stessa, comma 1, che attribuisce alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici la denominazione di Direzione generale della difesa del suolo e demanda alla stessa direzione le funzioni di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo, istituito ai sensi dell'art. 6 della legge, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 5; Considerato che il richiamato art. 7, comma 3, stabilisce che, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, si provveda alla organizzazione della Direzione generale della difesa del suolo, in modo da dotarla delle strutture tecniche, degli stumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale della difesa del suolo; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1985, n. 16415, con il quale si è provveduto alla ricognizione degli uffici del Ministero dei lavori pubblici costituiti a livello dirigenziale; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 21 febbraio 1990; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990; Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 185 del 3 agosto 1990; Decreta: Art. 1 Attribuzioni della Direzione generale della difesa del suolo 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la Direzione generale della difesa del suolo esercita, oltre alle attribuzioni di competenza della Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, le funzioni di segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo, nonché quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 5 della stessa legge. 2. Alla Direzione generale della difesa del suolo è preposto un dirigente generale con funzioni di direttore generale coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo con funzioni di vice direttore generale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) è il seguente: "Art. 7 (Direzione generale della difesa del suolo). - 1. La Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5". - Il testo vigente dell'art. 5 della legge n. 183/1989 prevede quanto segue: "Art. 5 (Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente). - 1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze. 2. Il Ministro dei lavori pubblici:.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.