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LEGGE 13 agosto 1984, n. 462 - Normattiva

LEGGE 13 agosto 1984, n. 462 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 13 agosto 1984, n. 462 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536; al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60; alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonchè alla legge 29 aprile 1976, n. 178, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici. (GU n.225 del 16-08-1984) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-8-1984 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente: "Per la ricostruzione o la riparazione di unità immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attività dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali nonché di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, è concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprietà ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta la proroga del contratto di locazione di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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