izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1979, n. 463 Istituzione della tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, Industria, artigianato ed agricoltura di Milano per la quotazione dei titoli al mercato ristretto presso la locale borsa valori. (GU n.262 del 24-09-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 9-10-1979 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49, recante norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale delle borse valori; Visti gli articoli 4 e 17 del relativo regolamento approvato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con deliberazione n. 233 del 24 giugno 1977, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 giugno 1977; Vista la deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa n. 315 del 12 gennaio 1978 con la quale è stato istituito il mercato ristretto presso la borsa valori di Milano; Vista la deliberazione n. 623 del 16 novembre 1978 con cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano ha chiesto la fissazione dei diritti di quotazione per i titoli quotati al mercato ristretto; Visti gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante norme in materia di diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano per la quotazione dei titoli al mercato ristretto presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.