icca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463 ultimo aggiornamento all'atto: 04/05/2023 --> Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023) (GU n.250 del 12-09-1983) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE 1agg.1 orig. 2agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 5agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 6agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 7agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8agg.1 orig. 9agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9 bisorig. Titolo II MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA 10agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 11agg.1 orig. 12agg.2 agg.1 orig. 13agg.1 orig. 14orig. 15orig. 16orig. 17orig. 18orig. 19orig. 20orig. Titolo III MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESAPUBBLICA E DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 21agg.2 agg.1 orig. 22 23agg.1 orig. 24 25agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 26orig. 27 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-12-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, di emanare disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e di prorogare taluni termini; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1983; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati in ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente alle amministrazioni di competenza con i procedimenti e le modalità rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello è approvato con il decreto di cui al comma 1.(
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.