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LEGGE 8 luglio 1949, n. 464 - Normattiva

LEGGE 8 luglio 1949, n. 464 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 luglio 1949, n. 464 Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche. (GU n.177 del 04-08-1949) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-8-1949 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I primi due commi dell'art. 1 dell'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 4 ottobre 1947, n. 1182, sono sostituiti dai seguenti: "Tranne quanto disposto nel comma successivo, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato. Il trattamento di missione per gli agenti e per i salariati, temporanei e giornalieri, addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, è stabilito nel modo seguente: 1. - Per le missioni effettuate fuori della circoscrizione del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di appartenenza, sono applicabili le norme e le aliquote vigenti per il personale delle Amministrazioni dello Stato. 2. - Per le missioni effettuate nella circoscrizione del predetto Circolo:

  1. a)per assenze dalla residenza di oltre 24 ore: agenti di ruolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1090 agenti non di ruolo ed operai . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1000
  2. b)indennità di sola pernottazione: agenti di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 690 agenti non di ruolo ed operai. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 625
  3. c)diaria per assenze dalla residenza da un minimo di otto ore ad un massimo di dieci ore, compreso il tempo impiegato per il viaggio: agenti di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 agenti non di ruolo ed operai. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 375 Per le assenze eccedenti le dieci ore, gli agenti ed operai predetti percepiranno la diaria sopra stabilita e inoltre, limitatamente alla eccedenza, la indennità per servizio straordinario, prevista dalle norme vigenti;
  4. d)indennità per lavori in sede, di cui al regio decreto 14 novembre 1913, n. 1515, e per quelli relativi alla costruzione, trasformazione e adattamento di mobili e materiali: agenti di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 agenti non di ruolo ed operai specializzati. . . . . . . . . . L. 250 operai manovali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150
  5. e)indennità per percorrenze effettuate con mezzi forniti dalla Amministrazione: agenti ed operai . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1 a chilometro;
  6. f)indennità per percorrenze a piedi: agenti ed operai. . . . . . . . . . . . . . . . lire 6 a chilometro". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.