DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. 464 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. 464 Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia del SS. Maria e Carlo, nel comune di Sambuca Pistoiese, con la parrocchia dei SS. Maria e Isidoro nel comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia). (GU n.159 del 30-06-1966) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 15-7-1966 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N.
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pistoia in data 9 giugno 1965, relativo alla unione perpetua nella forma "aeque principaliter" della Parrocchia dei SS. Maria e Carlo, in frazione Frassignoni del comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia), con la Parrocchia dei SS. Maria e Isidoro, in frazione Pontepetri del comune di San Marcello Pistoiese. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n.
- - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi