← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. 466 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. 466 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. 466 Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata "Istituto Maria Ausiliatrice", in Novara, appartenente all'istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice. (GU n.262 del 24-09-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 9-10-1979 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N. 466. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata "Istituto Maria Ausiliatrice", in Novara, appartenente all'Istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice. Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979 Registro n. 16 Interno, foglio n. 400 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.