erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 aprile 1958, n. 467 Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini. (GU n.113 del 10-05-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-5-1958 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ai mutilati ed invalidi contemplati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilità, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni. La liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennità di guerra avviene in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche. Le domande per ottenere i benefici contemplati nel presente articolo devono essere presentate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.